Dettaglio Contenuto
- Titolo
- Indennizzo da ritardo per i procedimenti di avvio ed esercizio di attività di impresa
- Riferimenti normativi
- D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013 art. 28
- Descrizione
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Nei soli procedimenti di avvio e di esercizio di attività di impresa, il ritardo nell'emanazione del provvedimento finale determina il diritto ad un indennizzo a carico dell'amministrazione nella misura di 30 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 2.000 euro.
La Provincia è tenuta a corrispondere l'indennizzo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
1. che il procedimento riguardi l'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa;
2. che il procedimento non si concluda nei termini previsti dalla legge o nei termini stabiliti nell'elenco "Procedimenti" contenuto nella presente Sezione;
3. che sia stato azionato, preventivamente il potere sostitutivo di cui sopra e sia perdurata l'inerzia dell'amministrazione. L'azione nei confronti del titolare del potere sostitutivo deve essere presentata entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Ultimo aggiornamento: 23/12/2019
Pubblicazione: 23/12/2019